L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha recentemente emanato la Delibera n. 407 dell’11 settembre 2024, fornendo importanti chiarimenti in merito all’obbligo di iscrizione nelle white list per gli operatori economici che partecipano a gare d’appalto pubbliche.
La Delibera trae origine da un’istanza di parere presentata da un operatore economico in relazione ad una gara indetta dall’ASL Napoli 2 Nord per l’affidamento di servizi presso una Residenza Sanitaria Assistita (RSA). L’istante contestava l’aggiudicazione alla società controinteressata per mancanza di iscrizione alle white list, ritenuta un requisito essenziale in quanto tra le attività oggetto dell’appalto rientravano il servizio di ristorazione e quello di smaltimento dei rifiuti.
L’ANAC, nella sua delibera, ha ribadito alcuni principi consolidati in materia di white list:
1. l’iscrizione nelle white list è obbligatoria per le attività imprenditoriali elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, a prescindere dalla loro natura principale o secondaria;
2. tale requisito deve essere posseduto al momento della partecipazione alla gara, pena l’esclusione;
3. in caso di subappalto o subfornitura, è il subappaltatore o subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list;
4. l’iscrizione è richiesta anche se non espressamente prevista nella lex specialis di gara, in virtù del meccanismo di eterointegrazione;
Un aspetto rilevante affrontato dalla Delibera è l’applicabilità di tali principi anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023). L’ANAC ha chiarito che l’art. 94, comma 2, del nuovo Codice richiama espressamente, tra le cause di esclusione obbligatorie, il rispetto della disciplina antimafia, equiparando l’iscrizione nelle white list alla comunicazione e all’informativa antimafia.
Nel caso specifico, l’ANAC ha ritenuto che l’iscrizione nelle white list vada certamente posseduta dall’operatore incaricato del servizio di ristorazione, rientrante nella lettera i-ter) dell’art. 1, comma 53 della L. 190/2012. Spetta alla stazione appaltante verificare che il subappaltatore individuato dall’aggiudicataria sia iscritto nelle white list della Prefettura competente.
Il parere precontenzioso dell’ANAC n. 407/2024 fornisce un’importante conferma dell’obbligatorietà dell’iscrizione nelle white list per gli operatori economici che svolgono attività a rischio di infiltrazione mafiosa, anche alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti sono chiamate a vigilare sul possesso di tale requisito, sia in capo ai concorrenti che agli eventuali subappaltatori, al fine di prevenire fenomeni di criminalità organizzata nel delicato settore degli appalti pubblici.
