L’art. 48 bis DPR 602/73 prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La verifica prevista dall’articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/73 va effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente), a prescindere dalla circostanza che la cessione del credito sia avvenuta con o senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto). Qualora l’esito della verifica effettuata nei confronti del cedente evidenzi una situazione legittimante la sospensione del pagamento, l’amministrazione può comunque opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi inclusa quella disciplinata dall’articolo 48 bis.
