soccorso procedimentale per sanare l’omessa allegazione materiale di attestati di formazione già dichiarati in offerta. La decisione, ispirata al principio del risultato, offre indicazioni operative preziose per le stazioni appaltanti chiamate a gestire l’integrazione documentale in fase di valutazione tecnica.
Il fatto e il contesto normativo
La controversia origina dall’attribuzione, da parte della commissione giudicatrice, di zero punti al sub-criterio tecnico B.2, relativo al possesso di attestati di formazione del personale, per la mancata allegazione materiale dei relativi documenti al momento della presentazione dell’offerta. Il possesso degli attestati era stato comunque dichiarato in dettaglio dall’operatore economico ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale. La stazione appaltante aveva negato l’attivazione del soccorso istruttorio, ritenendo l’integrazione preclusa dal divieto di modifica dell’offerta tecnica.
Il tema centrale riguarda la distinzione tra integrazione sostanziale dell’offerta tecnica, vietata per tutelare la par condicio tra concorrenti, e mera regolarizzazione documentale di un dato già dichiarato. Si tratta di stabilire se l’esibizione postuma di attestati preesistenti, provvisti di data certa e oggettivamente verificabili, configuri un’inammissibile modifica del contenuto dell’offerta o una legittima integrazione procedimentale.
La decisione del giudice
Il CGA ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo illegittimo il diniego del soccorso istruttorio. Il Collegio ha chiarito che, trattandosi di attestati preesistenti alla presentazione dell’offerta, con data certa e oggettivamente verificabili, la loro esibizione successiva non integra un’illecita modifica dell’offerta tecnica, ma una mera regolarizzazione di una carenza puramente formale relativa a documenti dal contenuto meramente dichiarativo. I giudici hanno richiamato il principio del risultato, sancito dall’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, e la previgente giurisprudenza formatasi sull’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, per affermare che il divieto di integrazione dell’offerta tecnica può essere derogato tramite soccorso istruttorio quando l’integrazione non altera il confronto competitivo sostanziale tra i concorrenti. La sanatoria risulta quindi doverosa, e non meramente facoltativa, a tutela del canone della massima partecipazione.
Per le stazioni appaltanti, la pronuncia impone una lettura restrittiva delle ipotesi di esclusione automatica per carenze documentali: prima di attribuire un punteggio pari a zero o di negare un riconoscimento premiale, occorre verificare se la carenza riguardi un dato sostanziale dell’offerta o una mera mancata allegazione di un documento probatorio di un requisito già dichiarato. Il mancato ricorso al soccorso istruttorio in questi casi espone il provvedimento ad annullamento, con conseguente rinnovazione della valutazione tecnica e possibile alterazione della graduatoria finale.
Implicazioni per gli operatori economici
Gli operatori economici che si accorgano, dopo la presentazione dell’offerta, di aver omesso l’allegazione fisica di un documento probatorio di un requisito già dichiarato possono fare legittimo affidamento sull’attivazione del soccorso istruttorio, purché il documento sia preesistente e verificabile. Resta comunque prudente curare con attenzione la completezza documentale in fase di presentazione, per evitare contenziosi e ritardi nella procedura.
