Il fatto e il contesto normativo
La controversia riguarda l’aggiudicazione di un appalto per il servizio di ristorazione sanitaria, disciplinato dal previgente d.lgs. n. 50/2016. Il ricorrente contestava l’incompletezza dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, l’insufficienza della stima del costo della manodopera e la carenza di competenza specifica della commissione giudicatrice, oltre alla presunta violazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiamati dal capitolato.
Tre i profili in discussione: se le censure sull’incompletezza dell’offerta tecnica, riferite a clausole del bando non tempestivamente impugnate, siano ricevibili; se la stima del costo della manodopera, parametrata alle tariffe vigenti al momento dell’offerta, sia congrua nonostante i futuri rinnovi del CCNL; e se il requisito di specifica competenza della commissione giudicatrice, previsto dall’art. 77 del d.lgs. 50/2016, debba essere verificato in capo a ciascun componente singolarmente o alla commissione nel suo complesso.
La decisione del giudice
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo in parte irricevibile e in parte infondato. Sul primo profilo, ha ribadito l’onere di immediata impugnazione delle clausole del bando ritenute escludenti, ossia quelle che rendono impossibile formulare un’offerta consapevole: le censure tardive sull’assetto tecnico richiesto dalla lex specialis sono state dichiarate irricevibili. Sul costo della manodopera, il Collegio ha confermato che la stima è congrua se parametrata alle tariffe vigenti al momento dell’offerta, integrata da un margine prudenziale idoneo ad assorbire i futuri rinnovi contrattuali, ribadendo che il sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, travisamento o difetto di motivazione. Sul terzo profilo, i giudici hanno chiarito che il requisito della specifica competenza ex art. 77 va accertato in capo alla commissione nella sua composizione collegiale, non essendo necessaria un’expertise merceologica puntuale per ogni singolo componente. Sono state infine ritenute infondate le censure sulla violazione dei CAM, espressamente recepiti nel capitolato.
Per le stazioni appaltanti, la pronuncia conferma un criterio pratico per la verifica del costo della manodopera: la parametrazione alle tariffe contrattuali vigenti al momento dell’offerta, accompagnata da un margine prudenziale, è sufficiente a superare il vaglio di congruità, senza necessità di anticipare rinnovi contrattuali non ancora intervenuti. Sul fronte della commissione giudicatrice, la decisione libera le stazioni appaltanti dall’onere di verificare una competenza merceologica puntuale in capo a ciascun commissario, bastando una valutazione complessiva della collegialità.
Implicazioni per gli operatori economici
Gli operatori economici devono ricordare che le contestazioni relative a clausole del bando percepite come escludenti vanno proposte immediatamente, pena l’irricevibilità in sede di impugnazione dell’aggiudicazione. Nella costruzione dell’offerta economica, la stima del costo del lavoro basata sulle tariffe contrattuali vigenti, con un adeguato margine prudenziale, costituisce un parametro difendibile in sede di verifica di anomalia.
