Anomalia dell’offerta: il TAR Milano e l’utile delle cooperative sociali

9 Lug. '26

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Con sentenza n. 3524 del 2026, il TAR Lombardia, sede di Milano, ha respinto il ricorso contro l’aggiudicazione di un appalto di trasporto sanitario, escludendo che alle cooperative sociali sia applicabile il principio dell’utile necessario nella verifica di anomalia dell’offerta. La decisione offre indicazioni operative rilevanti per le stazioni appaltanti che gestiscono affidamenti nel terzo settore, dove il modello mutualistico incide direttamente sulla valutazione di congruità economica.

Il fatto e il contesto normativo

La vicenda riguarda l’aggiudicazione di un appalto per il servizio di trasporto sanitario, affidato a una cooperativa sociale. Il ricorrente, secondo classificato, contestava la congruità dell’offerta economica presentata dall’aggiudicataria, sostenendo l’insostenibilità dei costi dichiarati per personale, mezzi, sicurezza e indennità di reperibilità, quest’ultima disciplinata dall’art. 58 del CCNL Cooperative Sociali. La verifica di anomalia si colloca nel perimetro applicativo degli artt. 14, 71 e 110 del d.lgs. 36/2023.

Il nodo centrale riguarda l’estensione alle cooperative sociali del principio, elaborato per gli operatori a scopo di lucro, secondo cui un’offerta priva di un adeguato margine di utile è di per sé indice di inaffidabilità. Si tratta di stabilire se l’assenza di un vantaggio economico in senso stretto, coerente con la natura mutualistica dell’ente, renda l’offerta intrinsecamente sospetta, e se il giudizio di congruità possa essere condotto tramite un’analisi puntuale delle singole voci di costo.

La decisione del giudice

Il TAR ha respinto il ricorso, qualificando la verifica di anomalia come espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, erroneità fattuale o difetto di istruttoria. Il Collegio ha chiarito che, nei confronti di operatori con scopo mutualistico come le cooperative sociali, non trova applicazione il principio dell’utile necessario: l’assenza di un vantaggio strettamente economico non rende l’offerta intrinsecamente inaffidabile, in quanto la remunerazione dell’ente si realizza anche attraverso finalità diverse dal profitto. I giudici hanno inoltre ribadito che il giudizio di congruità non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo, la cosiddetta “caccia all’errore”, ma deve avere natura globale e sintetica, valutando la sostenibilità complessiva dell’offerta. Nel caso di specie, le efficienze organizzative dell’aggiudicataria, quali servizi centralizzati e officina interna, sono state ritenute idonee a giustificare i ribassi applicati.

Per le stazioni appaltanti che affidano servizi a cooperative sociali, la pronuncia fornisce un criterio applicativo chiaro: la verifica di anomalia non può fondarsi sull’automatica equiparazione tra assenza di utile e inaffidabilità dell’offerta, ma deve tenere conto della specificità del modello mutualistico. Le commissioni di gara devono quindi condurre un esame globale della sostenibilità economica, valorizzando le eventuali efficienze organizzative dichiarate dal concorrente, senza soffermarsi sulla mera congruità formale di ogni singola voce di costo.

Implicazioni per gli operatori economici

Le cooperative sociali che partecipano a gare pubbliche possono far valere le proprie peculiarità organizzative, come strutture centralizzate o officine interne, quali elementi giustificativi di ribassi che, per un operatore ordinario, potrebbero apparire eccessivi. Resta comunque essenziale documentare analiticamente le componenti di costo, in particolare quelle relative al personale e alla sicurezza, per resistere a un’eventuale verifica di congruità.

La sentenza in commento, nel chiarire i limiti di applicazione del principio dell’utile necessario alle cooperative sociali, rappresenta un importante punto di riferimento per le stazioni appaltanti e gli operatori del terzo settore coinvolti in procedure di affidamento. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.

TAR Lombardia, Milano, 03.07.2026 n. 3524

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