Il fatto e il contesto normativo
La gara, bandita con valutazione della sola offerta tecnica, prevedeva un punteggio premiale per il possesso della certificazione ISO/IEC 27001 sulla sicurezza informatica. L’aggiudicataria si era avvalsa di un’ausiliaria titolare della certificazione nella versione 2013/2017, anziché della più recente 2022. La ricorrente ha contestato sia l’idoneità della certificazione “datata”, sia la mancata iscrizione dell’ausiliaria alla white list antimafia, sia l’esecuzione anticipata del servizio dal 1° luglio 2025.
Il nodo centrale riguarda i confini dell’avvalimento premiale ex art. 104 d.lgs. 36/2023: l’ausiliaria chiamata a “prestare” una sola certificazione di qualità deve possedere anche i requisiti speciali di partecipazione (fatturato, servizi analoghi) previsti per il concorrente principale? A ciò si aggiunge la portata applicativa dell’obbligo di iscrizione alla white list ex art. 1, comma 53, l. 190/2012, e i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione.
La decisione del giudice
Il Collegio ha escluso l’obbligo di possesso dei requisiti speciali in capo all’ausiliaria: pretenderlo renderebbe l’avvalimento premiale “sproporzionato, irragionevole” e di fatto impraticabile per prestazioni circoscritte come una certificazione. La censura è stata peraltro giudicata inammissibile, perché la disciplinare era conforme al Bando Tipo ANAC n. 1/2023, mai impugnato. Sulla white list, il TAR ha ribadito la tassatività dell’elenco ex art. 1, comma 53, l. 190/2012: l’attività ATECO 62.01 (consulenza informatica) non vi rientra, quindi nessun obbligo di iscrizione gravava sull’ausiliaria. Quanto alla certificazione ISO, la versione 2013/2017 è stata ritenuta pienamente valida in forza della circolare ACCREDIA n. 133/2023, che fissava al 31 ottobre 2025 il termine ultimo per la transizione allo standard 2022. Il TAR ha infine respinto le censure sulla valutazione tecnica, qualificandole come un tentativo di sostituire il giudizio della commissione con quello di parte, e ha confermato la legittimità dell’esecuzione anticipata, trattandosi di un obbligo contrattuale preesistente e non di una proroga tecnica.
Implicazioni operative
Per le stazioni appaltanti, la pronuncia conferma che i bandi costruiti sul modello ANAC godono di una presunzione di legittimità difficilmente scalfibile da censure indirette, e che l’elenco delle attività soggette a white list va interpretato restrittivamente, senza estensioni analogiche a settori come l’informatica. Per gli operatori economici, l’indicazione pratica è che l’avvalimento premiale resta uno strumento flessibile: è possibile “prestare” una singola certificazione senza dover replicare l’intero corredo di requisiti speciali dell’ausiliata, purché la lex specialis non disponga altrimenti in modo espresso. Attenzione, infine, ai termini di transizione degli standard di certificazione: le circolari degli enti di accreditamento restano decisive per stabilire quale versione sia spendibile in gara.
Orientamenti futuri
La distinzione tracciata dal TAR tra requisiti “prestabili” a fini premiali e requisiti soggettivi non delegabili è destinata a consolidarsi man mano che le stazioni appaltanti generalizzano i criteri premiali su certificazioni nei bandi tipo, rendendo sempre più frequente il ricorso all’avvalimento anche per prestazioni circoscritte come una singola certificazione di qualità o di sicurezza informatica.
