Ausiliaria extra UE negli appalti: il TAR Campania sui requisiti

30 Mag. '26

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Con sentenza n. 3127/2026 del 18 maggio 2026, il TAR Campania, ha respinto il ricorso proposto da un operatore economico avverso l’aggiudicazione di una gara per la fornitura di autobus elettrici, confermando la validità del contratto di avvalimento stipulato con un’ausiliaria con sede nella Repubblica Popolare Cinese. La decisione chiarisce i limiti applicativi del principio di fiducia nella verifica dei requisiti di soggetti extraeuropei e offre coordinate pratiche per le stazioni appaltanti che gestiscono procedure con operatori di Paesi terzi.

Il fatto e il quadro normativo

L’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (ACaMIR) ha aggiudicato il lotto 1 di un accordo quadro per la fornitura di 25 autobus elettrici a batteria, dal valore di circa 8,6 milioni di euro, a un operatore economico che si era avvalso di un’impresa cinese come ausiliaria. L’operatore secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione con sette motivi: tardività nella produzione documentale, nullità del contratto di avvalimento, mancata applicazione del CCNL, assenza di iscrizione alla Camera di commercio italiana.

Il quadro normativo di riferimento comprende l’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 sull’avvalimento, l’art. 170 sulle forniture da Paesi terzi, l’art. 92, comma 4, sui termini dell’istruttoria e il principio di fiducia di cui all’art. 2 del medesimo Codice. La vicenda processuale è lunga: lo stesso lotto era già stato oggetto di un annullamento per illegittimità derivata, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3721/2025, che aveva ammesso la partecipazione alle gare degli operatori extra-UE, pur negando che tale partecipazione fosse garantita.

La questione giuridica

Il punto centrale è se un operatore economico possa avvalersi validamente di un’impresa extraeuropea che costruisce i prodotti e li cede al concorrente, il quale poi li consegna alla committente. Non è avvalimento tradizionale: è un sub-fornitore mascherato da ausiliaria? Il corrispettivo simbolico del contratto (3.000 euro, a fronte di un appalto da 8,6 milioni) alimentava il sospetto.

In secondo luogo, il ricorso contestava l’uso di autodichiarazioni ex art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 per la verifica dei requisiti dell’ausiliaria cinese, in assenza di documentazione certificativa tradizionale. Sullo sfondo, due ulteriori questioni: se il termine di 10 giorni per l’integrazione documentale, fissato dall’art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, possa essere modulato dalla stazione appaltante; e se un’impresa extra-UE sia tenuta all’iscrizione alla CCIAA.

La decisione del TAR

Il Collegio ha respinto tutti i motivi.

Sul contratto di avvalimento, il TAR ha ricostruito la struttura del rapporto: l’ausiliaria cinese non mette a disposizione le proprie strutture perché la Sitcar costruisca i bus in proprio, ma si impegna a costruirli e venderli all’offerente. L’appalto ha per oggetto una fornitura, non una produzione interna. Lo schema rientra nell‘art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, e il corrispettivo ridotto non è anomalo perché la remunerazione effettiva dell’ausiliaria deriva dalla vendita dei veicoli, non dal contratto di avvalimento.

Sulla verifica dei requisiti, il Collegio ha ritenuto ammissibili le autodichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, citando il Consiglio di Stato, sez. VII, n. 343/2023: esse hanno un’attitudine probatoria provvisoria, sufficiente a sostenere l’istruttoria a condizione che la stazione appaltante le valuti in concreto. Il principio di fiducia dell’art. 2 del d.lgs. n. 36/2023 responsabilizza l’offerente e amplia il margine di valutazione dei funzionari pubblici, senza legittimare acquiescenze acritiche.

Sull’art. 92, comma 4, il TAR conferma che il termine di 10 giorni è modulabile quando la complessità dell’istruttoria lo richiede. Sull’iscrizione alla CCIAA, la conclusione è netta: pretenderla da un’impresa di un Paese terzo la renderebbe strutturalmente inammissibile, svuotando la regola fissata dal Consiglio di Stato sulla partecipazione (ammessa ma non garantita) degli operatori extra-UE.

Implicazioni operative

Tre indicazioni per chi gestisce gare con operatori o ausiliarie di Paesi terzi.

Prima: il contratto di avvalimento con ausiliaria extra-UE è valido anche quando l’ausiliaria opera come sub-fornitore di prodotti finiti. La causa del contratto non è inficiata da un corrispettivo basso, se la remunerazione effettiva passa dalla fornitura dei beni.

Seconda: le autodichiarazioni ex art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 sono utilizzabili nella verifica dei requisiti di imprese straniere, ma non sostituiscono l’obbligo di istruttoria effettiva. La stazione appaltante deve valutare la documentazione e motivare le proprie conclusioni; il principio di fiducia non è un’esimente.

Terza: le clausole del disciplinare che impongono l’iscrizione a registri nazionali vanno interpretate in modo da non rendere strutturalmente impossibile la partecipazione di operatori extra-UE. L’esclusione automatica per un requisito per natura inesigibile contrasta con il quadro normativo del d.lgs. n. 36/2023.

La sentenza del TAR Campania n. 3127/2026 offre coordinate utili per la gestione delle procedure con operatori e ausiliarie extra-UE. Per assistenza nella qualificazione degli operatori economici e nel contenzioso in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate.

TAR Campania, Napoli, 18.05.2026 n. 3127

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