Con sentenza n. 1468 del 19 maggio 2026, il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato il ricorso di un raggruppamento temporaneo d’imprese escluso dalla gara per la riqualificazione dei sistemi di sicurezza sull’autostrada A20. Il Collegio ha ribadito che, in sede di verifica di anomalia, l’operatore economico non può modificare la struttura fondamentale dell’offerta: ammessa la ricalibrazione di singole voci, vietata ogni ristrutturazione complessiva. La pronuncia interessa operatori economici e stazioni appaltanti coinvolti in subprocedimenti ex art. 110 del d.lgs. 36/2023.
Il fatto e il contesto normativo
Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha indetto una procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e integrazione dei sistemi di sicurezza sull’autostrada A20. Il raggruppamento ricorrente, primo in graduatoria con punteggio complessivo di 99,755 e un ribasso del 30,123%, ha visto la propria offerta qualificata come anomala. Dopo aver prodotto analisi dei prezzi e documentazione commerciale in risposta alla richiesta di giustificazioni del novembre 2025, l’operatore è stato comunque escluso. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 110 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), che disciplina il subprocedimento di verifica dell’anomalia e il relativo contraddittorio.
La questione giuridica
Il nodo del contendere era duplice. Il raggruppamento ricorrente contestava la valutazione “parcellizzata” della stazione appaltante, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere complessivo e che il Consorzio avrebbe dovuto attivare un contraddittorio effettivo prima di pronunciare l’esclusione. La stazione appaltante e il raggruppamento controinteressato rilevavano, invece, uno scostamento di oltre € 409.000 tra il costo della manodopera dichiarato in offerta (€ 1.625.410,48) e quello indicato nei giustificativi (€ 1.216.394,96). Secondo le difese delle controparti, quella divergenza non era la correzione di un errore materiale, ma una modifica sostanziale dell’equilibrio economico dell’offerta, in contrasto con il principio di immodificabilità.
La decisione del giudice
Il TAR ha dato ragione alla stazione appaltante. Il Collegio ha richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato: il subprocedimento di verifica dell’anomalia consente una certa flessibilità nella ricalibrazione delle singole voci di costo, ma non può tradursi nella formulazione di un’offerta sostanzialmente nuova (Consiglio di Stato n. 324/2023). Sono ammesse la correzione di errori originari comprovati, la compensazione tra voci e la valorizzazione di sopravvenienze fattuali o normative, purché il prezzo complessivo resti invariato (Consiglio di Stato n. 5626/2024; TAR Lazio, Roma, n. 3615/2022). Sono invece vietate le modifiche che alterino gli elementi strutturali dell’offerta — la riallocazione radicale delle voci di costo — perché equivalgono alla presentazione di una nuova proposta contrattuale, in violazione della par condicio tra concorrenti (Consiglio di Stato n. 3195/2025; TAR Lombardia, Milano, n. 2681/2013). Nel caso di specie, la riduzione del costo della manodopera per oltre € 409.000 costituiva una ristrutturazione inammissibile, indipendentemente dalla capienza complessiva dell’offerta. Su un secondo profilo, il Collegio ha precisato che il costo delle migliorie proposte dall’operatore deve essere incluso nel prezzo offerto e trovare copertura nel valore complessivo, specie nelle procedure con corrispettivo a misura.
Implicazioni operative
Per gli operatori economici, la sentenza fissa in modo netto i margini delle giustificazioni ammissibili. Ricalibrazione di voci minori, correzione di errori materiali dimostrabili, compensazione tra componenti: tutto questo è consentito. Uno scostamento significativo su voci strutturali — la manodopera è quella tipicamente più esposta — rischia invece di essere letto come ristrutturazione e di portare all’esclusione. La soglia non è fissata in misura percentuale dalla legge e il giudizio resta discrezionale, ma una riduzione di oltre il 25% su una voce determinante lascia poco spazio a difese. Per le stazioni appaltanti, la pronuncia conferma che non vi è un obbligo di richiedere ulteriori chiarimenti quando le incongruenze emergono già dalla documentazione prodotta dal concorrente: la facoltà prevista dall’art. 110 del d.lgs. 36/2023 può essere non esercitata senza che ciò violi il contraddittorio.
La sentenza del TAR Catania n. 1468/2026 consolida il divieto di ristrutturazione dell’offerta in sede di verifica di anomalia e offre un riferimento utile per valutare la tenuta delle giustificazioni prodotte in gara. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.
TAR Sicilia, Catania, 19.05.2026 n. 1468
