Con sentenza n. 278 del 13 aprile 2026, il Tribunale ordinario di Udine, ha definito i criteri per quantificare il corrispettivo dovuto all’appaltatore quando la stazione appaltante risolve il contratto per suo inadempimento. La pronuncia, resa in materia di appalto di opere pubbliche ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, interessa stazioni appaltanti, RUP e operatori economici, chiarendo i limiti delle pretese economiche dell’impresa inadempiente e il regime delle riserve nel contenzioso successivo alla risoluzione.
Il fatto e il contesto normativo
Un’impresa si era aggiudicata, a seguito di procedura negoziata senza bando, lavori di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza di una cinta muraria di interesse culturale, per un corrispettivo contrattuale di 416.266,08 euro. Il contratto, stipulato nel maggio 2022 per una durata di 220 giorni, era disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010; la Soprintendenza competente aveva prescritto la sorveglianza archeologica nel corso degli scavi.
Nel marzo 2023 la stazione appaltante aveva risolto il contratto, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, addebitando all’impresa una serie di inadempimenti gravi. L’appaltatrice aveva invece promosso giudizio rivendicando la risoluzione per colpa della committente e il pagamento di importi complessivamente superiori a 190.000 euro.
Gli inadempimenti accertati
L’istruttoria ha confermato tre distinti inadempimenti dell’impresa: l’esecuzione di scavi meccanici senza la presenza della professionista incaricata della sorveglianza archeologica, con danneggiamento di strutture murarie antiche; il rifiuto reiterato di eseguire i lavori di ristilatura dei giunti del basamento murario, previsti dal progetto e ordinati con gli ordini di servizio nn. 15 e 16; l’interruzione arbitraria dei lavori prima del completamento delle prestazioni contrattuali.
Il tribunale ha escluso che le asserite inadempienze della stazione appaltante potessero giustificare la condotta dell’impresa. I ritardi lamentati erano riconducibili alla sua stessa condotta; il mancato rilievo delle misure in contraddittorio era imputabile all’appaltatrice, che aveva sistematicamente ostacolato le operazioni di verifica. La contestazione degli addebiti e il successivo decreto risolutivo sono stati dichiarati legittimi.
La decisione del tribunale
Il giudice ha rigettato la domanda di risoluzione proposta dall’impresa e confermato la legittimità di quella disposta dalla stazione appaltante. Sul piano economico, ha chiarito che la pretesa restitutoria dell’appaltatore inadempiente trova fondamento nell’art. 2041 c.c. e non nel contratto, con onere probatorio a carico dell’impresa in ordine alle prestazioni effettivamente eseguite. Il corrispettivo spettante va determinato con riferimento al valore del contratto originario, secondo il criterio indicato da Cass., sez. I civ., ordin. n. 2638 del 4 febbraio 2025.
Quanto alle riserve formulate nel corso dell’esecuzione, il tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la riserva presuppone l’esistenza di un contratto valido; venuto meno il rapporto per effetto della risoluzione, le riserve non sono esaminabili.
Dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio è risultato un maggior importo dovuto per le opere a misura pari a 11.510,21 euro oltre IVA. Dalla somma sono stati detratti i costi sostenuti dalla committente per il riappalto dei lavori non completati e per l’affidamento del rilievo grafico as-built, obbligazione capitolare che l’impresa aveva omesso di adempiere.
Implicazioni operative
Sul versante dell’appaltatore, la sentenza chiarisce che contestazioni formali sulla conduzione del cantiere non neutralizzano un inadempimento sostanziale. L’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 consente la risoluzione quando l’inadempimento è tale da comprometterne la buona riuscita; la verifica della legittimità dell’atto spetta al giudice ordinario, che esamina posizioni paritetiche e non provvedimentali.
Sul versante della stazione appaltante, la pronuncia conferma che i costi del riappalto e delle prestazioni sostitutive rese necessarie dall’inadempimento possono essere detratti dal corrispettivo ancora dovuto, purché documentati e proporzionati. Il tribunale ha ritenuto congrua la spesa sostenuta per affidare il rilievo as-built a un professionista esterno, posto che quest’ultimo ha dovuto ricostruire la situazione di fatto senza aver mai seguito i lavori nel corso della loro esecuzione.
La sentenza ricorda anche che il rilievo in contraddittorio non è una formalità rinunciabile: se il mancato svolgimento è imputabile all’impresa, essa non può poi opporre misurazioni proprie per fondare pretese aggiuntive non condivise con la direzione lavori.
