Accreditamento e appalti sanitari

3 Apr. '26

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Con la sentenza n. 194 del 2026, il TAR Abruzzo ha affrontato la delicata questione del confine tra l’accreditamento istituzionale e il diritto alla stipula di accordi contrattuali per l’erogazione di servizi sanitari. Il Giudice amministrativo ha ribadito un principio fondamentale: l’ottenimento dell’accreditamento non genera in capo all’operatore economico un diritto automatico alla contrattualizzazione. La decisione riveste particolare interesse per le strutture sanitarie private e per le amministrazioni regionali, in quanto chiarisce i limiti della discrezionalità amministrativa nella programmazione della spesa pubblica e nella selezione dei prestatori di servizi in regime di convenzione.

Il fatto e il contesto normativo

La controversia trae origine dal ricorso proposto da una società privata operante nel settore della sanità contro la Regione Abruzzo. La ricorrente, attiva nel campo della fisioterapia, aveva impugnato i provvedimenti regionali che l’avevano esclusa dalle procedure di negoziazione finalizzate all’acquisto di prestazioni sanitarie per il biennio di riferimento. La società lamentava la violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento, sostenendo che, in quanto soggetto regolarmente accreditato, avrebbe dovuto aver accesso alla fase di contrattualizzazione. Il quadro normativo di riferimento si innesta nel complesso sistema del d.lgs. 502/1992 e delle leggi regionali di settore, che regolano il passaggio dall’autorizzazione all’esercizio alla stipula dei contratti di fornitura di servizi sanitari.

La questione giuridica: accreditamento e contrattualizzazione

Il problema interpretativo centrale riguarda il valore giuridico dell’accreditamento istituzionale. La tesi della società ricorrente vedeva nell’accreditamento una sorta di pre-qualifica vincolante per l’Amministrazione, mentre la posizione della Regione — confermata dal Giudice — considera l’accreditamento solo come un requisito di idoneità tecnica. La questione verte sulla natura del potere della Pubblica Amministrazione: si tratta di un atto dovuto in presenza di requisiti tecnici o di una scelta discrezionale basata sulla programmazione del fabbisogno? Il TAR è stato chiamato a stabilire se la PA sia obbligata a contrattualizzare tutti i soggetti accreditati o se possa limitare il numero di contraenti in base a vincoli di bilancio e obiettivi di programmazione.

La decisione del Giudice: la prevalenza della programmazione

Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’operato regionale. Il principio di diritto affermato è netto: “L’accreditamento istituzionale costituisce esclusivamente un presupposto necessario ma non sufficiente per l’accesso alla fase della contrattualizzazione”. Secondo i magistrati, il passaggio al rapporto contrattuale rimane subordinato alla programmazione regionale, che deve tenere conto della sostenibilità finanziaria e dell’effettivo fabbisogno di prestazioni sul territorio. Il Giudice ha sottolineato che l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nel definire quali e quanti operatori coinvolgere, purché la scelta sia motivata da ragioni di efficienza e contenimento della spesa pubblica. Non sussiste, dunque, alcun obbligo per l’Ente pubblico di acquistare prestazioni da ogni soggetto che abbia ottenuto il titolo di accreditamento.

Implicazioni operative e best practices

L’impatto pratico di questa sentenza è significativo per le imprese del comparto sanitario che partecipano a procedure di affidamento. Gli operatori economici devono essere consapevoli che gli investimenti effettuati per ottenere i requisiti di accreditamento non garantiscono una rendita di posizione né un fatturato certo derivante da fondi pubblici.

Conclusioni

La sentenza in commento, confermando la distinzione tra idoneità tecnica e diritto al contratto, rappresenta un importante punto di riferimento per le strutture sanitarie e le amministrazioni pubbliche. Essa ribadisce la centralità della programmazione pubblica come strumento di governo della spesa e della qualità dei servizi. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.

TAR Abruzzo, L’Aquila, 30.03.2026 n. 194

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