Il principio di rotazione è attualmente disciplinato all’art. 49 del d.lgs. 36/2023 che ha dedicato un articolo specifico alla rotazione degli affidamenti, recependo in parte quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 4 e introducendo, altresì, alcune importanti novità rispetto alla disciplina prevista dal d.lgs. 50/2016.
L’art. 36, comma 1 del precedente codice dei contratti pubblici prevedeva che l’affidamento dei lavori, servizi e forniture sottosoglia avvenisse nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
Il successivo comma 7 del richiamato art. 36 – come modificato dal d.lgs. 56/2017 – demandava all’ANAC l’indicazione delle specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di fatto avvenuta con l’aggiornamento delle richiamate Linee Guida n. 4 , che ai par. 3.6 e 3.7 hanno dettato indicazioni di dettaglio, dalle quali le stazioni appaltanti potevano discostarsi soltanto previa adeguata e puntuale motivazione circa le ragioni della diversa scelta amministrativa (cfr. Cons. Stato, parere 2 agosto 2016 n. 1767).
Il nuovo art. 49 del d.lgs. 36/2023 recepisce in parte quanto stabilito nelle richiamate Linee Guida n. 4 ed introduce, altresì, alcune novità.
