Causa di esclusione. Decorrenza del dies a quo del “triennio antecedente”

13 Mag. '24

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Le previsioni di cui all’art. 96, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 stabiliscono l’onere per l’operatore economico di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di eventuali provvedimenti comportante l’esclusione dalla partecipazione dalla gara.
Qualora detta comunicazione non venga effettuata, il triennio posto in esame ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 96 comam 10 del D. Lgs. 36/2023 inizia a decorrere da quando la stazione appaltante ha avuto notizia di detti provvedimenti.
Tuttavia, secondo l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato nella nota esplicativa al codice degli appalti, qualora sopravvenga una sentenza di condanna non definitiva per uno dei reati di cui all’art. 94 comma 1, il triennio inizia a decorrere dalla data di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della misura cautelare applicata se antecedente all’esercizio dell’azione penale.
Secondo i principi stabiliti dalla normativa europea in materia di appalti pubblici, infatti, deve essere esclusa rilevanza a quei fatti che – in ragione del tempo trascorso – non rappresentato più un indice su cui misurare l’affidabilità professionale dell’operatore economico.
Deve tuttavia mantenersi fermo il principio che l’impugnazione dei provvedimenti giudiziali non definitivi, non hanno l’effetto di determinare lo slittamento del dies a quo di decorrenza del termine triennale, restando – altrimenti – vanificata la ratio  di introdurre un termine fisso di rilevanza dell’illecito penale ai fini della partecipazione alla gara.

TAR Sicilia, Catania, 06.05.2024 n. 1679

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