Oscuramento dell’offerta: la Plenaria sul rito accelerato

11 Set. '26

Con la sentenza n. 8 del 2026 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato risolve il contrasto sul rito super-accelerato in materia di accesso. Il termine di dieci giorni vale solo se la stazione appaltante, con la comunicazione dell’aggiudicazione, ha pubblicato gli atti e ha comunicato in modo espresso le decisioni sulle richieste di oscuramento. Altrimenti torna il rito dell’art. 116 c.p.a. Per i concorrenti non aggiudicatari viene meno il rischio di decadenze fondate su decisioni implicite.

Il fatto e il contesto normativo

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi aveva bandito una procedura aperta per il campionamento del parametro legionella e la fornitura di dispositivi di filtrazione per la rete idrica. Dopo l’aggiudicazione e su istanza della seconda classificata, la stazione appaltante aveva pubblicato in piattaforma l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, oscurata, insieme alla richiesta di oscuramento. Non aveva però comunicato alcuna decisione motivata su quella richiesta.

Circa un mese dopo la concorrente aveva impugnato l’aggiudicazione e chiesto l’accesso. Il TAR Lombardia, con ordinanza n. 793/2026, aveva dichiarato irricevibile la domanda di ostensione integrale dell’offerta tecnica e dei giustificativi dell’anomalia, ritenendo decorso il termine dell’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023. La norma impone di impugnare le decisioni sulle richieste di oscuramento, formulate ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023, entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. La Sezione Terza ha rimesso la questione alla Plenaria con ordinanza n. 4327/2026.

La questione giuridica

I quesiti sono due. Il primo: il rito speciale opera solo se la stazione appaltante ha assolto agli obblighi dei commi da 1 a 3 dell’art. 36, oppure resta applicabile anche quando li ha disattesi, con il dies a quo spostato alla conoscenza effettiva? Il secondo: la pubblicazione dell’offerta oscurata, magari insieme alla richiesta di oscuramento, vale come decisione implicita di accoglimento, idonea a far decorrere il termine breve?

Un indirizzo si limitava a differire il dies a quo, per evitare che irregolarità marginali neutralizzassero l’accelerazione. L’altro, fondato sul carattere eccezionale della norma, riteneva che si riespandesse il rito dell’art. 116 c.p.a., con il termine di trenta giorni.

Per il collegio l’art. 36 non si limita ad abbreviare un termine. Lega l’accelerazione processuale al rafforzamento degli obblighi informativi, e il termine di dieci giorni è l’elemento finale di una fattispecie complessa che presuppone una conoscenza piena e contestuale degli atti. La norma limita il potere di azione e deroga al rito dell’accesso: è quindi eccezionale e non si estende per analogia, come già affermato dalla Plenaria nelle sentenze nn. 4 e 5 del 2025 sulle disposizioni che fissano decadenze. Nella stessa direzione vanno il dato testuale, che aggancia il termine alla “comunicazione digitale dell’aggiudicazione”, e la giurisprudenza europea sull’effettività della tutela.

Il primo principio di diritto è che il rito super-accelerato dell’art. 36, comma 4, si applica nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, la stazione appaltante abbia adempiuto agli obblighi informativi, dando atto delle decisioni sulle richieste di oscuramento; in caso di inosservanza sostanziale si riespande il rito dell’art. 116 c.p.a. Le imperfezioni solo formali restano irrilevanti.

Sul secondo quesito la Plenaria segue l’indirizzo maggioritario. Dove il comma 3 prevede che la stazione appaltante “dà atto delle decisioni”, richiede un atto autonomo ed espresso. È una scelta discrezionale, frutto del bilanciamento concreto tra diritto di difesa e segreti tecnici e commerciali richiesto dalla Corte di giustizia (C-686/24). L’offerta oscurata ne è solo la conseguenza materiale. Il concorrente deve sapere quali parti sono state oscurate, su quale richiesta e per quali ragioni. Il secondo principio è quindi che il rito super-accelerato presuppone una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento, e non basta la mera pubblicazione dell’offerta tecnica oscurata, anche se accompagnata dalla richiesta di oscuramento.

Il collegio aggiunge che la domanda di accesso, avendo un oggetto più ampio, va trattata come un atto unitario soggetto al solo art. 116 c.p.a., senza la scissione in riti diversi operata dal TAR. Gli atti tornano alla Sezione.

In sintesi, il termine breve vale solo se l’amministrazione ha messo il concorrente in condizione di conoscere davvero la decisione.

Consiglio di Stato, Ad. Plen., 09.09.2026 n. 8

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