Il fatto e il contesto normativo
La vicenda riguarda una procedura aperta bandita da una città metropolitana per l’esecuzione di lavori di riforestazione finanziati con fondi PNRR (Missione 2, componente 4, investimento 3.1), con criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale ai sensi dell’, applicabile in presenza di più di cinque offerte.
Su sei offerte presentate, la commissione di gara individuava una prima soglia di anomalia ed escludeva automaticamente le offerte inferiori ai sensi dell’. Successivamente, il primo e il secondo graduato venivano esclusi per non aver conseguito, nei termini perentori fissati dalla lex specialis, l’iscrizione all’Albo Regionale delle Imprese Forestali. Sceso il numero degli operatori ammessi sotto la soglia di cinque, la stazione appaltante non applicava più l’esclusione automatica, riammetteva in graduatoria i concorrenti in precedenza esclusi per anomalia e aggiudicava l’appalto al miglior offerente tra questi ultimi.
Il concorrente originariamente terzo classificato impugnava gli atti di gara sostenendo che la lex specialis, prevedendo per il caso di mancata iscrizione all’Albo Forestale il mero “scorrimento della graduatoria all’operatore che segue”, imponesse di applicarla senza rideterminare la soglia. Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 106/2026, gli dava ragione e condannava l’amministrazione al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione.
La questione giuridica
Il nodo centrale riguarda due profili distinti. Il primo è la natura dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Imprese Forestali: requisito di esecuzione del contratto, come sostenuto dal ricorrente e dal giudice di primo grado, oppure requisito di idoneità professionale da possedere prima dell’aggiudicazione. Il secondo è la portata del principio di invarianza della soglia di anomalia quando la lex specialis contiene una clausola che sembra imporre il semplice scorrimento della graduatoria in caso di esclusione del primo graduato.
La decisione del giudice
Il Consiglio di Stato riforma integralmente la pronuncia di primo grado. Richiamando un proprio precedente in materia, il Collegio qualifica l’iscrizione all’Albo Regionale delle Imprese Forestali come requisito di idoneità professionale, necessario per lo svolgimento di interventi selvicolturali oltre determinate soglie dimensionali e imposto dalla disciplina PNRR sulla riforestazione: la relativa verifica va dunque compiuta prima dell’aggiudicazione, non dopo.
Su questa base, il Collegio esclude che la clausola del bando configuri un autovincolo idoneo a derogare alla regola generale. Il principio di invarianza di cui all’
