Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
Art. 151 (Settore dei servizi postali)
1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla prestazione di:
a) servizi postali;
b) altri servizi, diversi da quelli postali, quando siano prestati da un ente che fornisca anche servizi postali e a condizione che questi ultimi non riguardino attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, ai sensi dell’articolo 143.
2. Ai fini del codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui è preso in consegna, indipendentemente dal suo peso, che abbia per oggetto corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, comprensivi sia dei servizi rientranti nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, sia di quelli che ne sono esclusi;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: i servizi di gestione di servizi postali, precedenti l’invio e successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento della posta, e i servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a), quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.
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Art. 151 (Settore dei servizi postali)
1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla prestazione di:
a) servizi postali;
b) altri servizi, diversi da quelli postali, quando siano prestati da un ente che fornisca anche servizi postali e a condizione che questi ultimi non riguardino attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, ai sensi dell’articolo 143.
2. Ai fini del codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui è preso in consegna, indipendentemente dal suo peso, che abbia per oggetto corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, comprensivi sia dei servizi rientranti nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, sia di quelli che ne sono esclusi;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: i servizi di gestione di servizi postali, precedenti l’invio e successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento della posta, e i servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a), quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.
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