Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
Art. 150 (Settore dei porti e degli aeroporti)
1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
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Art. 149 (Servizi di trasporto)
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Art. 151 (Settore dei servizi postali)
Art. 150 (Settore dei porti e degli aeroporti)
1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
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