Art. 12 (Rinvio esterno)
1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:
a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
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Art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)
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Art. 13 (Ambito di applicazione)
Art. 12 (Rinvio esterno)
1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:
a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
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