Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
TABELLA C¹
(articolo 5, comma 4)
1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è calcolato previa determinazione dell’indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:
a) ciascuna voce del computo metrico estimativo è attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione è esplicitata all’interno dei documenti iniziali di gara;
b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai se nsi della lettera a), in base all’incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull’importo dei lavori.
Tale attribuzione è esplicitata all’interno dei documenti iniziali di gara;
c) è determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l’importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l’importo complessivo dei lavori dell’appalto, compresi costi della sicurezza;
d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, è calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;
e) il calcolo dell’indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori è effettuato secondo la formula di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all’importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo è effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;
f) il calcolo dell’importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, è effettuato mediante le seguenti formule:
Se (ISpx – ISmo ) / ISmo ) ≥ 0,03 e ( (ISSALpx – ISSALmo ) /
ISSALmo – 0,03) ≥ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx* 0,9* [( (ISSALpx – ISSALmo ) / ISSALmo ) – 0,03]
Se ((ISpx – ISmo ) / ISmo ) ≤ – 0,03 e ( (ISSALpx – ISSALmo ) / ISSALmo+ 0,03) ≤ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx* 0,9* [(ISSALpx – ISSALmo ) / ISSALmo ) + 0,03]
Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL.
Nelle formule di cui sopra:
SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione
del SAL;
SALcpx è il SAL relativo all’importo maturato (2) nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
ISpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
ISmo è il valore dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo;
ISSALpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del
SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
ISSALmo è il valore dell’indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. In caso di applicazione della presente metodologia, l’indice sintetico di cui all’articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, è funzionale esclusivamente alla verifica dell’attivazione dell’istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 5.
3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
(2) L’importo maturato è comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
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TABELLA C¹
(articolo 5, comma 4)
1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è calcolato previa determinazione dell’indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:
a) ciascuna voce del computo metrico estimativo è attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione è esplicitata all’interno dei documenti iniziali di gara;
b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai se nsi della lettera a), in base all’incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull’importo dei lavori.
Tale attribuzione è esplicitata all’interno dei documenti iniziali di gara;
c) è determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l’importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l’importo complessivo dei lavori dell’appalto, compresi costi della sicurezza;
d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, è calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;
e) il calcolo dell’indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori è effettuato secondo la formula di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all’importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo è effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;
f) il calcolo dell’importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, è effettuato mediante le seguenti formule:
Se (ISpx – ISmo ) / ISmo ) ≥ 0,03 e ( (ISSALpx – ISSALmo ) /
ISSALmo – 0,03) ≥ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx* 0,9* [( (ISSALpx – ISSALmo ) / ISSALmo ) – 0,03]
Se ((ISpx – ISmo ) / ISmo ) ≤ – 0,03 e ( (ISSALpx – ISSALmo ) / ISSALmo+ 0,03) ≤ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx* 0,9* [(ISSALpx – ISSALmo ) / ISSALmo ) + 0,03]
Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL.
Nelle formule di cui sopra:
SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione
del SAL;
SALcpx è il SAL relativo all’importo maturato (2) nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
ISpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
ISmo è il valore dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo;
ISSALpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del
SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
ISSALmo è il valore dell’indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. In caso di applicazione della presente metodologia, l’indice sintetico di cui all’articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, è funzionale esclusivamente alla verifica dell’attivazione dell’istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 5.
3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
(2) L’importo maturato è comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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