Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
Art. 11 (Individuazione degli indici revisionali rilevanti)¹
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell’attività oggetto dell’appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).
2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche specifiche dell’appalto, individuano l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:
a) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.1., è individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;
b) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.2., è individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;
c) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.3., è individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;
d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all’indice o agli indici ISTAT.
3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di più indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.
4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l’indice di revisione di cui all’articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all’attività oggetto dell’appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l’adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
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Art. 11 (Individuazione degli indici revisionali rilevanti)¹
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell’attività oggetto dell’appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).
2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche specifiche dell’appalto, individuano l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:
a) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.1., è individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;
b) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.2., è individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;
c) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.3., è individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;
d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all’indice o agli indici ISTAT.
3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di più indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.
4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l’indice di revisione di cui all’articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all’attività oggetto dell’appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l’adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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