Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
Art. 10 (Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture)¹
1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT: a) nell’ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l’intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP; b) gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti “per il mercato interno; c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici “business to business”(BtoB) per settore economico ATECO; d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.
2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
Art. 10 (Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture)¹
1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT: a) nell’ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l’intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP; b) gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti “per il mercato interno; c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici “business to business”(BtoB) per settore economico ATECO; d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.
2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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