Art. 3 (Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia)
1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 3, del codice.
Articolo precedente
Allegato II.12-art. 2 (Categorie e classifiche)
Articolo successivo
Allegato II.12-art. 4 (Sistema di qualità aziendale)
Art. 3 (Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia)
1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 3, del codice.
Stampa questo articolo
Articolo precedente
Allegato II.12-art. 2 (Categorie e classifiche)
Articolo successivo
Allegato II.12-art. 4 (Sistema di qualità aziendale)