Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
Art. 69 (Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali)
1. Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l’Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice.
Articolo precedente
Art. 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)
Articolo successivo
Art. 70 (Procedure di scelta e relativi presupposti)
Art. 69 (Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali)
1. Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l’Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice.
Stampa questo articolo
Articolo precedente
Art. 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)
Articolo successivo
Art. 70 (Procedure di scelta e relativi presupposti)