Art. 219 (Scioglimento)¹
1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell’atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest’ultimo caso, il collegio è sciolto con l’adozione della relativa pronuncia.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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Art. 218 (Costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico)
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Art. 220 (Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell’ANAC)
Art. 219 (Scioglimento)¹
1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell’atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest’ultimo caso, il collegio è sciolto con l’adozione della relativa pronuncia.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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