Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
Art. 202 (Cessione di immobili in cambio di opere)¹
1.Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall’ANAC, può prevedere: a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all’operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprietà di beni immobili dell’ente concedente, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell’avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale; b) il trasferimento della proprietà in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell’immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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Art. 201 (Partenariato sociale)
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Art. 202 (Cessione di immobili in cambio di opere)¹
Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall’ANAC, può prevedere:
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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