Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
Art. 82 – bis Accordo di collaborazione)¹
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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Art. 83 (Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione)
Art. 82 – bis Accordo di collaborazione)¹
1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all’articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all’articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo. L’accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all’esecuzione dell’appalto e non ne integra i contenuti.
4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all’articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all’esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell’esecuzione mediante l’accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all’articolo 221.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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