Art. 7 (Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico)¹
In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all’affidamento del contratto, ai sensi dell’articolo 218 sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui all’articolo 1, comma 5, ridotti del 20 per cento.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
Art. 7 (Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico)¹
2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l’intero contratto. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Allegato i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o più operatori economici, in tali ipotesi, l’importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.
In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all’affidamento del contratto, ai sensi dell’articolo 218 sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui all’articolo 1, comma 5, ridotti del 20 per cento.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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