Art. 5 (Decadenze, dimissioni e revoca)¹
I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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Allegato V.2-art. 4 (Decisioni del collegio consultivo tecnico)
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Allegato V.2-art. 6 (Osservatorio)
Art. 5 (Decadenze, dimissioni e revoca)¹
I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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