Art. 9 (Contratti relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione civile)
1. Ai contratti stipulati dalle stazioni appaltanti del Ministero della difesa per conto delle Forze armate in qualità di strutture operative nazionali a supporto del servizio nazionale di protezione civile è esteso il regime derogatorio concesso al Capo del Dipartimento della protezione civile e agli eventuali soggetti attuatori in esecuzione delle ordinanze di protezione civile adottate.
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Allegato II.20-art. 8 (Tipologie di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla continuità delle attività istituzionali e operative dell’amministrazione difesa)
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Allegato IV.1 (Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all’articolo 182)
Art. 9 (Contratti relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione civile)
1. Ai contratti stipulati dalle stazioni appaltanti del Ministero della difesa per conto delle Forze armate in qualità di strutture operative nazionali a supporto del servizio nazionale di protezione civile è esteso il regime derogatorio concesso al Capo del Dipartimento della protezione civile e agli eventuali soggetti attuatori in esecuzione delle ordinanze di protezione civile adottate.
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