Art. 7 (Anticipazioni pagamenti)
1. Per i pagamenti relativi a forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e relativi ad attività anche addestrative, svolte in territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, possono essere corrisposti pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate.
2. Per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore a un terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.
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Allegato II.20-art. 6 (Enti esecutori del contratto)
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Allegato II.20-art. 8 (Tipologie di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla continuità delle attività istituzionali e operative dell’amministrazione difesa)
Art. 7 (Anticipazioni pagamenti)
1. Per i pagamenti relativi a forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e relativi ad attività anche addestrative, svolte in territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, possono essere corrisposti pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate.
2. Per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore a un terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.
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