Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
Art. 3 (Struttura e contenuti dell’accordo di collaborazione)¹
a) l’oggetto, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti; b) le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione; c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all’esecuzione dell’accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6; d) le responsabilità per l’esecuzione dell’accordo, determinate in ragione delle attività e dei compiti conferiti a ciascuna parte; e) le eventuali premialità relative al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo e i relativi meccanismi di operatività; f) le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione; g) le ipotesi e modalità di scioglimento dell’accordo.
L’accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse generali, individua:Rientrano tra gli obiettivi collaterali la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento per le prestazioni di cui all’articolo 108, comma 7, terzo periodo.
Gli obiettivi collaterali individuano le attività e gli impegni a carico delle parti finalizzati al conseguimento di ulteriori benefici di comune interesse tenuto conto anche degli aspetti sociali, culturali e ambientali connessi all’appalto.b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle disposizioni del codice;
c) in premi economici connessi al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, determinati dalla stazione appaltante nello schema di accordo in coerenza con l’articolo 126 del codice, tenuto conto della rilevanza dell’obiettivo raggiunto, e comunque nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del quadro economico dell’intervento;
d) in premi reputazionali consistenti nell’attribuzione di criteri premiali per le successive procedure di affidamento, secondo quanto previsto dall’articolo 108 del codice.))
Le parti definiscono nell’accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti. L’accordo disciplina il procedimento di scioglimento del medesimo al verificarsi delle predette ipotesi.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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Allegato II.4-art. 10 (Domanda di iscrizione)
Art. 3 (Struttura e contenuti dell’accordo di collaborazione)¹
L’accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse generali, individua:
b) le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione;
c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all’esecuzione dell’accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6;
d) le responsabilità per l’esecuzione dell’accordo, determinate in ragione delle attività e dei compiti conferiti a ciascuna parte;
e) le eventuali premialità relative al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo e i relativi meccanismi di operatività;
f) le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione;
g) le ipotesi e modalità di scioglimento dell’accordo.
Gli obiettivi collaterali individuano le attività e gli impegni a carico delle parti finalizzati al conseguimento di ulteriori benefici di comune interesse tenuto conto anche degli aspetti sociali, culturali e ambientali connessi all’appalto.
Le premialità possono consistere:
b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle disposizioni del codice;
c) in premi economici connessi al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, determinati dalla stazione appaltante nello schema di accordo in coerenza con l’articolo 126 del codice, tenuto conto della rilevanza dell’obiettivo raggiunto, e comunque nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del quadro economico dell’intervento;
d) in premi reputazionali consistenti nell’attribuzione di criteri premiali per le successive procedure di affidamento, secondo quanto previsto dall’articolo 108 del codice.))
Le parti definiscono nell’accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti. L’accordo disciplina il procedimento di scioglimento del medesimo al verificarsi delle predette ipotesi.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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