Art. 13 – bis (Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza)¹
a) monitora l’attività di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell’articolo 62, comma 9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all’articolo 62, comma 10; b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza; c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;
d) individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;
e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attività di cui alle lettere precedenti;
f) assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.
Resta fermo il coordinamento, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, dei soggetti aggregatori per quanto attiene agli indirizzi di finanza pubblica.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
Art. 13 – bis (Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza)¹
Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza;
c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;
d) individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;
e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attività di cui alle lettere precedenti;
f) assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.
Resta fermo il coordinamento, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, dei soggetti aggregatori per quanto attiene agli indirizzi di finanza pubblica.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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