Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
TABELLA D¹
(articolo 11)
Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell’oggetto degli appalti pubblici.
Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell’oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.
La stazione appaltante, al fine di applicare l’istituto della revisione dei prezzi:
b) individua l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato (3) ;
c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati nell’associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.
Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:
La Tabella D.3. reca l’elenco dei 54 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell’oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, una struttura di pesi da associare agli stessi.
Qualora l’oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.
La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
TABELLA D¹
(articolo 11)
Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell’oggetto degli appalti pubblici.
Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell’oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.
La stazione appaltante, al fine di applicare l’istituto della revisione dei prezzi:
b) individua l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato (3) ;
c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati nell’associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.
Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:
La Tabella D.3. reca l’elenco dei 54 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell’oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, una struttura di pesi da associare agli stessi.
Qualora l’oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.
La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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