1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all’articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e a darne comunicazione al RUP e all’appaltatore.
3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell’accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del codice.
4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell’articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.
5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all’alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell’esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.
6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell’importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.
7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
8. Resta ferma la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l’importo contrattuale di cui all’
articolo 125, comma 3 e l’importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.