Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
Art. 13 (Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio)¹
1. In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell’appalto;
b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;
c) ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l’articolo 12, comma 1;
d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;
e) nell’ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l’applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l’indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.
3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l’articolo 12.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
Codice Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Indice sommario
Art. 13 (Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio)¹
1. In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell’appalto;
b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;
c) ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l’articolo 12, comma 1;
d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;
e) nell’ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l’applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l’indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.
3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l’articolo 12.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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