Art. 20 (Tipi di intervento per i quali è consentita l’esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza)
1. L’esecuzione dei lavori di cui al presente allegato è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all’importo di 300.000 euro, secondo le modalità e le procedure di cui all’articolo 140 del codice.
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Allegato II.18-art. 19 (Progettazione, direzione lavori e attività accessorie)
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Allegato II.18-art. 21 (Varianti)
Art. 20 (Tipi di intervento per i quali è consentita l’esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza)
1. L’esecuzione dei lavori di cui al presente allegato è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all’importo di 300.000 euro, secondo le modalità e le procedure di cui all’articolo 140 del codice.
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