Art. 38 (Certificato di regolare esecuzione)
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell’articolo 27 nonché, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei documenti di cui all’articolo 36, comma 7.
4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell’esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.
5. Il compenso spettante al direttore dell’esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 29.
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Allegato II.14-art. 37 (Certificato di verifica di conformità)
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Allegato II.14-art. 39 (Norme applicabili)
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b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell’articolo 27 nonché, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei documenti di cui all’articolo 36, comma 7.
4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell’esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.
5. Il compenso spettante al direttore dell’esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 29.
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