Art. 33 (Esclusione dall’anticipazione del prezzo)
1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.
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Allegato II.14-art. 32 (Servizi e forniture di particolare importanza)
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Allegato II.14-art. 34 (Contestazioni e riserve)
Art. 33 (Esclusione dall’anticipazione del prezzo)
1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.
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