Art. 29-bis (Compenso della segreteria)¹
articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.
Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all’[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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Allegato II.14-art. 30 (Collaudo statico)
Art. 29-bis (Compenso della segreteria)¹
articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.
Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all’[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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