Art. 27 (Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione)
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.
Articolo precedente
Allegato II.14-art. 26 (Ulteriori provvedimenti amministrativi)
Articolo successivo
Allegato II.14-art. 28 (Certificato di regolare esecuzione)
Art. 27 (Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione)
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.
Stampa questo articolo
Articolo precedente
Allegato II.14-art. 26 (Ulteriori provvedimenti amministrativi)
Articolo successivo
Allegato II.14-art. 28 (Certificato di regolare esecuzione)