Art. 25 (Lavori non collaudabili)
1. L’organo di collaudo, nel caso in cui ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c).
Articolo precedente
Allegato II.14-art. 24 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)
Articolo successivo
Allegato II.14-art. 26 (Ulteriori provvedimenti amministrativi)
Art. 25 (Lavori non collaudabili)
1. L’organo di collaudo, nel caso in cui ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c).
Stampa questo articolo
Articolo precedente
Allegato II.14-art. 24 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)
Articolo successivo
Allegato II.14-art. 26 (Ulteriori provvedimenti amministrativi)