Art. 18 (Commissione di collaudo)
1. Quando il collaudo è affidato a una commissione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, le operazioni sono dirette dal presidente.
I verbali, l’atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.
2. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e della circostanza si dà atto nel certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
Articolo precedente
Allegato II.14-art. 17 (Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo)
Articolo successivo
Allegato II.14-art. 19 (Procedimento di collaudo)
Art. 18 (Commissione di collaudo)
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I verbali, l’atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.
2. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e della circostanza si dà atto nel certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
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