Art. 41 (Estensione del controllo e momenti della verifica)¹
1. Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell’opera.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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Allegato I.7-art. 40 (Verifica della documentazione)
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Allegato I.7-art. 42 (Responsabilità)
Art. 41 (Estensione del controllo e momenti della verifica)¹
1. Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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