Art. 4-bis (Progettazione di servizi e forniture)¹
1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’ articolo 41, commi 13 e 14, del codice.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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Allegato I.7-art. 4 (Livelli della progettazione di lavori pubblici)
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Allegato I.7-art. 5 (Quadro economico dell’opera o del lavoro)
Art. 4-bis (Progettazione di servizi e forniture)¹
1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’ articolo 41, commi 13 e 14, del codice.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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