Art. 39 (Criteri generali della verifica)
1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
a) affidabilità;
b) completezza e adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) compatibilità.
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
a) affidabilità:
1) la verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza e adeguatezza:
1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
2) la verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3) la verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4) la verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
5) la verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
6) la verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilità:
1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
2.1) inserimento ambientale;
2.2) impatto ambientale;
2.3) funzionalità e fruibilità;
2.4) stabilità delle strutture;
2.5) topografia e fotogrammetria;
2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
2.9) sicurezza antincendio;
2.10) inquinamento;
2.11) durabilità e manutenibilità;
2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.
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Allegato I.7-art. 38 (Requisiti per la partecipazione alle gare)
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Allegato I.7-art. 40 (Verifica della documentazione)
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1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
a) affidabilità;
b) completezza e adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) compatibilità.
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
a) affidabilità:
1) la verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza e adeguatezza:
1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
2) la verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3) la verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4) la verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
5) la verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
6) la verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilità:
1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
2.1) inserimento ambientale;
2.2) impatto ambientale;
2.3) funzionalità e fruibilità;
2.4) stabilità delle strutture;
2.5) topografia e fotogrammetria;
2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
2.9) sicurezza antincendio;
2.10) inquinamento;
2.11) durabilità e manutenibilità;
2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.
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