Art. 36 (Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante)¹
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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Allegato I.7-art. 37 (Disposizioni generali riguardanti l’attività di verifica)
Art. 36 (Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante)¹
1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del codice.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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