Art. 16 (Calcolo sommario dei lavori)¹
1. Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzari di cui all’articolo 41, comma 13, del codice.
2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alle quantità delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
Articolo precedente
Allegato I.7-art. 15 (Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE)
Articolo successivo
Allegato I.7-art. 17 (Quadro economico dell’intervento)
Art. 16 (Calcolo sommario dei lavori)¹
1. Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzari di cui all’articolo 41, comma 13, del codice.
2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alle quantità delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.
[1] Introdotto dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
Stampa questo articolo
Articolo precedente
Allegato I.7-art. 15 (Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE)
Articolo successivo
Allegato I.7-art. 17 (Quadro economico dell’intervento)
