Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)¹
1. Il presente allegato si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.
2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018, è abrogato a decorrere dalla data in cui il presente allegato acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, del codice.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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Allegato I.5-art. 8 (Modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento)
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Allegato I.5-art. 10 (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)¹
1. Il presente allegato si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.
2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018, è abrogato a decorrere dalla data in cui il presente allegato acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, del codice.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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