Art. 7 (Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità.)¹
4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, per assenza di acquisti di
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di beni e servizi;
b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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Art. 7 (Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità)¹
4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, per assenza di acquisti di
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di beni e servizi;
b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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