Art. 4 (Urbanizzazione a scomputo)
1. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 13, comma 7, del codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 14 del codice, si applicano le previsioni di cui all’articolo 50, comma 1, del codice.
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Allegato I.12-art. 3 (Modalità di affidamento)
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Allegato I.12-art. 5 (Urbanizzazione primaria)
Art. 4 (Urbanizzazione a scomputo)
1. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 13, comma 7, del codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 14 del codice, si applicano le previsioni di cui all’articolo 50, comma 1, del codice.
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