Art. 8 (Disposizioni finali)¹
1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici rientra nell’ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito della quale devono essere individuati, tra i dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni.
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 47 del presente Codice e all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all’esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un importo massimo di euro 100.000. L’esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono esclusi dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tale versamento dovrà essere detratto dall’importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5) «imprevisti», di cui all’allegato I.7 al presente codice.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell’attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell’integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera f).
3. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le risorse assegnate al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono costituite:
a) dagli stanziamenti di cui al comma 3;
b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attività del Servizio tecnico centrale, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002;
c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.
c-bis) dalle entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.
5. Al fine di garantire l’indipendenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la continuità assoluta nello svolgimento delle funzioni, al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applica il disposto di cui all’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Dall’attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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Allegato I.11-art. 7 (Regole di funzionamento)
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Allegato I.12-art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 8 (Disposizioni finali)¹
1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici rientra nell’ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito della quale devono essere individuati, tra i dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni.
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 47 del presente Codice e all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all’esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un importo massimo di euro 100.000. L’esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono esclusi dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tale versamento dovrà essere detratto dall’importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5) «imprevisti», di cui all’allegato I.7 al presente codice.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell’attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell’integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera f).
3. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le risorse assegnate al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono costituite:
a) dagli stanziamenti di cui al comma 3;
b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attività del Servizio tecnico centrale, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002;
c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.
c-bis) dalle entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.
5. Al fine di garantire l’indipendenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la continuità assoluta nello svolgimento delle funzioni, al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applica il disposto di cui all’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Dall’attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[1] Modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209
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